L’INPS, con il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, ha fornito precisazioni sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità).
Termine di prescrizione
In deroga al regime ordinario stabilito dal Codice Civile, al congedo di paternità obbligatorio si applica il termine annuale di prescrizione previsto dall’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, utilizzato per l’indennità di malattia.
Questa prescrizione breve trova giustificazione nella giurisprudenza, che riconosce un legame normativo tra:
- Indennità di paternità e di maternità, e
- Indennità di maternità e di malattia, sulla base del richiamo dell’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, dello stesso testo unico.
Termine di decadenza
Per quanto riguarda la decadenza, si applica il termine decadenziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
Questa interpretazione è sostenuta da:
- Decisioni giurisprudenziali in ambiti analoghi.
- La ratio legis della misura, considerata una prestazione di previdenza non pensionistica e temporanea.
Inoltre, la funzione del congedo di paternità obbligatorio, che mira a promuovere una più equa distribuzione delle responsabilità genitoriali e la parità di genere nel lavoro, rende coerente il termine annuale. Tale previsione è allineata al termine di decadenza applicabile al congedo di maternità.