Sono entrate in vigore il 13 agosto scorso le nuove regole per i congedi per i genitori, introdotte dal Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio.
Tra le varie novità, una riguarda il congedo di paternità, che ora riguarda anche i dipendenti pubblici, finora esclusi.
L’art. 1 del decreto apporta modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
I padri lavoratori, in particolare, potranno fruire del “congedo di paternità”, inteso come l’astensione dal lavoro del lavoratore che ne fruisce in via autonoma, e del “congedo di paternità alternativo”, inteso come l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
Il congedo di paternità obbligatorio consiste nel diritto del lavoratore di astenersi per un periodo di 10 giorni lavorativi dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Il periodo non è frazionabile ad ore e si può utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo dimaternità della madre lavoratrice e si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Il congedo è retribuito al 100%.
Il congedo riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo.
Resta ferma la disciplina di quello che ora viene chiamato “congedo di paternità alternativo”, inteso come l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti (morte o grave infermità della madre ovvero abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
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