La peculiare situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 può consentire la fruizione del congedo matrimoniale oltre il limite temporale previsto?
A questa domanda ha recentemente risposto l’ARAN, con riferimento al Comparto Funzioni Locali, ma con un orientamento applicativo che può essere applicato per analogia anche al Comparto Scuola.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 15 del CCNL Scuola 2006-2009 il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
L’ARAN ha risposto che ogni problematica relativa alla impossibilità di fruire del predetto permesso entro il limite contrattualmente stabilito per cause riconducibili alle particolari situazioni collegate allo stato di emergenza derivante dal Covid-19 non dipende dall’interpretazione della norma contrattuale che pur riconoscendo un ampio margine di flessibilità nella fruizione della tutela, tuttavia stabilisce un termine finale per la fruizione stessa; e inoltre non prevede che la materia possa costituire oggetto di diversa regolamentazione sulla base di una eventuale concorde volontà del datore e del dipendente.
Quindi, nonostante ogni migliore considerazione, l’Agenzia ritiene che il rispetto dei suddetti limiti temporali previsti contrattualmente non possa essere derogato.