Un lettore ci chiede informazioni in merito al congedo matrimoniale, dato che a breve dovrà sposarsi e pertanto vorrebbe capire meglio come funziona il permesso retribuito per matrimonio. Proviamo a chiarire.
Come ricordato altre volte, il nuovo contratto scuola è rimasto immutato nella parte relativa ai permessi retribuiti, per cui fanno fede le regole dell’art. 15, comma 3, del vecchio CCNL Scuola, che prevede per il personale docente e Ata a tempo indeterminato un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi per il matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente, ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Questi permessi, possono essere utilizzati cumulativamente insieme agli altri permessi:
– tre giorni di permesso per lutto: coniuge, convivente o componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado
– tre giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini di primo grado (anche di II grado in particolari situazioni) con handicap in situazione di gravità (art. 33 Legge 104/92).
– otto giorni all’anno di permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;
Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, il personale supplente, sia docente che Ata, ha diritto, entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Pertanto, salvo il fattore del limite temporale del rapporto, anche i precari hanno gli stessi diritti in tal senso, ed anche in questo caso, come per i permessi per lutto, il congedo matrimoniale viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I permessi, è bene chiarire, non riducono le ferie e sono valutati nel computo dell’anzianità di servizio.
Durante il congedo matrimoniale, al dipendente spetta l’intera retribuzione, fatta esclusione per tutti i compensi derivanti dalle attività aggiuntive, le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
Inoltre, il permesso non è frazionabile ed è comprensivo, anche dei giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) e non lavorativi che ricadono nello stesso periodo temporale.
Per quanto riguarda la domanda per il permesso matrimoniale, è bene ricordare che tale deve essere presentata in anticipo, salvo motivi urgenti ed imprevedibili, in carta semplice al dirigente scolastico. In tale documento deve essere esplicitato il motivo del permesso (matrimonio in questo caso) e la durata dell’assenza, ovvero 15 giorni.
In seguito, il dipendente dovrà fornire la giustificazione dell’assenza, ovvero il certificato di matrimonio rilasciato dall’ufficiale di stato o in alternativa una dichiarazione sostitutiva che certifichi il matrimonio.
L’Aran, a tal proposito, ha chiarito che, nel caso di sdoppiamento temporale tra celebrazione religiosa e civile, non esiste duplicazione del congedo, che invece può essere goduto una sola volta.
Ne consegue che, se si contrae prima il matrimonio civile ed in seguito quello religioso non è possibile richiedere due congedi matrimoniali, perchè per lo Stato ha validità solo il matrimonio civile.
Pertanto, l’Aran ha chiarito che il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione
Infine, il permesso è valido in caso di divorzio, nel momento in cui vengono meno tutti gli effetti civili del precedente matrimonio. In questo caso, il dipendente può usufruire del permesso nuovamente.
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