Le docenti e tutto il personale scolastico hanno la facoltà, in caso di gravidanza, di fruire di tutto il congedo obbligatorio di maternità dopo il parto. Si tratta di un periodo di 5 mesi a partire dalla data del parto.
La normativa riferita al congedo di maternità è stata modificata dalla legge di bilancio n.145 del 30 dicembre del 2018 con l’introduzione del comma 1.1 al comma 1 dell’art.16 del d.lgs. 151/2001.
Il nuovo art.16 del decreto legislativo 151/2001, modificato appunto dalla legge di bilancio del 2019, prevede che sia vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 (ovvero la felssibilità del congedo di maternità con la legge 53/2000 un mese precedente al parto e 4 mesi successivi);
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20 (ovvero la felssibilità del congedo di maternità con la legge 53/2000 un mese precedente al parto e 4 mesi successivi);
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Bisogna specificare che il Testo Unico 151/2001, successivamente modificato dalla legge di bilancio, non avanza alcuna distinzione della sua applicazione tra pubblico e privato, quindi è presumibile che si rivolga sia ai dipendenti della pubblica Amministrazione che ai lavoratori del settore privato. L’Inps interviene con il messaggio n.1738 datato 6 maggio 2019, specificando l’alternativa introdotta per la flessibilità del congedo obbligatorio della maternità, consistente nel fatto che il congedo possa essere fruito per gli interi 5 mesi a partire dalla data reale del parto. Successivamente sempre l’INPS emana una circolare, la n. 148 del 12.12.2019, in cui ribadisce la nuova norma. Quest’ultima circolare viene indirizzata al settore privato, ma in nessun caso esclude dalla possibilità di fruizione le lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche (incluse le lavoratrici dipendenti ex INPDAP ed ENPALS) le quali sono tenute agli adempimenti previsti dalla legge in caso di maternità verso l’amministrazione pubblica dalla quale dipendono e da cui percepiscono la relativa indennità, corrispondente al trattamento economico, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 57 del TU.
Qualche dirigente scolastico ritiene che la norma che modifica il decreto legislativo 151/2001 con l’introduzione del comma 1.1 all’art.16, non sia applicabile alle “lavoratrici della scuola”, che, secondo la tesi di questi dirigenti, potrebbero fruire solomante di 4 mesi dopo il parto e un solo mese prima del parto. Sembra molto strano che un Testo Unico sul congedo di maternità, non specifichi una cosa così importante e soprattutto che una legge dello Stato discrimini le lavoratrici del settore pubblico rispetto quelle del settore privato. Sembra anche strano che l’INPS non abbia mai chiarito, anche per il settore della pubblica Amministrazione, l’applicazione dell’art.16 del d.lgs.151/2001 e sue successive modifiche.
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