Congedo obbligatorio e congedo facoltativo al padre lavoratore
Prima il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, ora una circolare dell’Inps escludono chiaramente i padri lavoratori del pubblico impiego dalla possibilità di fruire del congedo obbligatorio (un giorno) e congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), introdotti dall’articolo 4, comma 24, lettera a)Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
La motivazione è la medesima già espressa dalla Funzione Pubblica, alla quale l’Inps si richiama: “Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”.
Fino a che, dunque, non interverranno apposite disposizioni riferite espressamente al pubblico impiego, i dipendenti statali saranno esclusi da questo diritto. Un’ennesima discriminazione rispetto ai lavoratori del privato.