Nell’ultimo semestre del 2022 la normativa concernente il congedo parentale ha subito delle migliorie prima con il decreto 105 del 30 giugno 2022 e successivamente con la legge di bilancio n° 197 del 29 dicembre 2022. Le suddette modifiche hanno avuto come finalità non solo quella di conciliare al meglio l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza; ma anche promuovere la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Cosa è cambiato
Con le modifiche delle disposizioni di legge suddette non solo è stato consentito alla madre e al padre o ai genitori adottivi o affidatari la possibilità di usufruire del congedo parentale volontario, ma è anche aumentata sia la durata sia l’importo spettante.
A chi spetta
Il congedo parentale volontario spetta per ogni figlio
• ai due genitori naturali per ogni figlio fino al compimento del 12 anno;
• ai due genitori adottivi o affidatari dal momento dell’entrata in famiglia del minore e decade al momento del raggiungimento della maggiore età.
Periodi spettanti alla madre
Fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spettano complessivamente 6 mesi di cui un periodo di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore e ulteriori 3 mesi da usufruire in alternativa al padre.
Periodi spettanti al padre
Al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spettano complessivamente 6 mesi di cui un periodo di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore e ulteriori 3 mesi da usufruire in alternativa alla madre. Per il padre esiste la possibilità di portare i sei mesi a sette qualora decidesse di usufruire del congedo volontario per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi
Indennità spettante
Per i periodi di congedo parentale, a ciascun genitore naturale, adottante o affidatario spetta, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’ottanta per cento della retribuzione solo a uno dei due genitori.
Genitore solo
Sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30 per cento della retribuzione, fermo restante il mese all’ottanta per cento. La normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337- quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.