Il D.lvo 80/2015 ha apportato molte modifiche migliorative al T.U. sulla maternità e paternità (D.l.vo 151/2001), tra cui anche l’estensione del periodo di fruizione del congedo parentale (ex astensione facoltativa).
Ma come va retribuito il congedo parentale alla luce del nuovo decreto legislativo n. 80/2015, modificativo degli artt. 32 e 34 del decreto legislativo n. 151/2001?
I genitori conservano il diritto alla retribuzione per intero dei primi 30 giorni di congedo parentale qualora non li avessero ancora fruiti entro il 6° anno di vita del bambino?
E successivamente al 6° anno del bambino la retribuzione del 30% del congedo parentale è subordinata alle condizioni di reddito individuale?
Una risposta queste domande è contenuta nell’orientamento applicativo ARAN n. 098, riferito proprio al Comparto Scuola.
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L’ARAN ricorda che la disciplina di maggior favore relativa all’istituto del congedo parentale contenuta nell’art. 12, comma 4, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola si inserisce nell’ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto dell’art. 32 con l’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001. Infatti, se l’art. 32 del su citato decreto disciplina il “periodo” di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del bambino, è l’art. 34 che ne prevede il relativo trattamento economico.
Pertanto il richiamo all’art. 32 è riferito solo alle modalità e ai tempi di fruizione del congedo da parte di ciascun genitore, mentre la deroga in melius, di cui all’art. 12, comma 4, del CCNL è rilevabile solo se rapportata all’indennità disciplinata dal successivo art. 34, comma 1 del D. Lgs. n.151/2001.
Quindi, alla luce del nuovo decreto legislativo n.80/2015 i primi 30 giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria). Alle stesse condizioni può essere corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.
Infatti, per quanto riguarda il trattamento economico da erogare dopo il sesto anno, la disciplina di miglior favore deve sempre essere applicata nella cornice legale del D. Lgs. n. 151/2001 che all’art. 34 ne stabilisce le relative regole.
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