Cosa accade, per quanto riguarda i congedi, in caso di parto gemellare?
La normativa è molto chiara: astensione obbligatoria prima e dopo il parto e stessi diritti del parto non gemellare. Possibile la riduzione di orario per allattamento. I riposi sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre.
Le norme in caso di congedi parentali sono disciplinate dagli articoli 32 e 34 del decreto legislativo 151/2001, ovvero quello relativo al Testo Unico sulla maternità e paternità, e dall’articolo 12, comma 4, del contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 2007.
Si prevede, pertanto, che ciascun genitore avrà diritto al congedo parentale per ogni bambino.
Di conseguenza, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore avrà diritto a fruire del numero di mesi di congedo parentale spettanti per ogni nato, fino al 12 anno di vita.
Alla madre toccherà, trascorso il congedo per maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi, mentre al padre, dopo la nascita del figlio, un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi, elevabile a 7 nel caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di 3 mesi.
Per quanto riguarda il trattamento economico, fino al sesto anno di vita del bambino, i primi 30 giorni computati del congedo saranno retribuiti per intero e non andranno ad intaccare le ferie e sono valutabili ai fini dell’anzianità di servizio.
Invece, i restanti mesi del congedo parentale, saranno retribuiti con un’indennità pari al 30% dello stipendio totale, computabili per l’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle tredicesime mensilità.
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