Con la dicitura congedo parentale s’intende quel periodo di astensione dall’attività lavorativa che spetta ai genitori per accudire ai figli minori fino all’età di 12 anni.
Il congedo parentale trova la sua legittimazione nella legge 53 del 2000 che, nel seguire i principi costituzionali, si pone il fine di promuovere i diritti della famiglia e garantire un rapporto relazionale, quanto più sereno possibile, ai genitori lavoratori.
In questa logica in occasione del COVID 19 lo Stato si è posto il problema ed ha emanando nel marzo 2021 il decreto n° 30 con il quale ha previsto la possibilità di usufruire del congedo parentale alternativamente a uno dei genitori con figli:
Per i periodi di astensione dal lavoro, è riconosciuta in luogo della retribuzione un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa.
Nel caso in cui il figlio minore sia superiore ai 14 anni fino ai 16 anni, uno dei genitori può usufruire del congedo parentale ma senza alcuna indennità.
Il congedo parentale, secondo quanto afferma l’INPS, può essere usufruito da entrambi i genitori, naturali adottivi o affidatari, per complessivi 10 mesi fino all’età di 12 anni del figlio, detto periodo è elevato a 11 mesi se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.
Il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.
CCNL /scuola
L’art. 12 del contratto prevede che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi”.
Possibilità di frazionare il congedo in ore.
La legge n. 228 del 2012, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore:
In assenza della contrattazione collettiva con il decreto 80 del 2015 è stato regolamentato detto congedo sulla base oraria per metà dell’orario medio giornaliero.
Il decreto 81 del 2015 consente, per una sola volta, ai lavoratori, di chiedere, al posto del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Fermo restante che il par time non deve superare il 50% dell’orario.
Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:
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