Home Personale Congedo parentale COVID-19, INPS: si può richiedere fino al 3 maggio

Congedo parentale COVID-19, INPS: si può richiedere fino al 3 maggio

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Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, decreto “Cura Italia”, tra le misure di sostegno economico per famiglie e lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto anche dei congedi parentali straordinari.

L’art. 23 (per il settore privato, per gli iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi) e l’art. 25 (per quanto riguarda il settore pubblico) prevedono dei congedi parentali aggiuntivi dal 5 marzo, decorrenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista (al momento fino al 3 aprile 2020).

Il congedo è di massimo 15 giorni complessivi fruibili in maniera continuativa o frazionata. Il beneficio spetta anche per i figli adottivi, nei casi di affidamento e di collocamento temporaneo di minori.

Per i giorni fruiti, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Il decreto inizialmente aveva previsto la possibilità di utilizzare i giorni dal 5 marzo al 3 aprile 2020, poi estesi fino al 13 aprile per la sospensione delle lezioni prolungata ad opera del DPCM 1° aprile.

Dopo il DPCM 10 aprile 2020, che ha esteso le restrizioni al 3 maggio 2020, l’INPS ha pubblicato il messaggio 1648 del 16 aprile 2020, con il quale ha chaiarito che sono prorogati fino al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo parentale.

L’INPS ribadisce che il congedo per la cura dei figli durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

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