Personale

Il congedo parentale del docente non prevede alcun recupero orario

Se il docente si trova in congedo parentale, non è dovuto a recuperare le attività collegiali pianificate nei giorni in cui è assente.

È quello che avrebbe preteso una dirigente scolastica di un Liceo scientifico con indirizzo sportivo della Calabria, siccome il congedo parentale del docente veniva fruito durante i giorni dei colloqui pomeridiani scuola-famiglia, secondo il punto di vista della Ds, il docente avrebbe dovuto recuperare, al suo rientro, gli incontri scuola -famiglia non svolti.

NORMATIVA RIGUARDANTI I CONGEDI PARENTALI DEI DOCENTI

È utile ricordare che ai sensi dell’art.32 del d.lgs. n.151/2001 modificato dall’art.7 del d.lgs. n.80/2015 al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette mesi se lo stesso padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, spetta, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, il diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità suddette. Bisogna specificare che il lavoratore padre è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fin del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria. Nel contratto collettivo nazionale della scuola al comma 4 dell’art.12 sui congedi parentali, è specificato che i primi trenta giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Quindi il congedo parentale, a differenza dei permessi brevi, non solo è un diritto contrattuale e di legge, ma è anche un congedo che non prevede nessuna forma di recupero delle ore lavorative dovute.

Per cui se il docente si assenta in coincidenza di attività collegiali o di incontri scuola famiglia, così come non deve recuperare le ore di servizio curricolari, non è obbligato nemmeno a recuperare le ore pomeridiane degli incontri scuole famiglia.

Inoltre il docente al fine di ottemperare al comma 4 dell’art.29 del CCNL scuola 2006-2009, in modo di assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, si potrebbe rendere disponibile ad incontrare i genitori, nelle sue ore buca della mattina.

Lucio Ficara

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