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Congedo parentale e ferie: cosa bisogna sapere

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I meccanismi che riguardano il congedo parentale dei lavoratori dipendenti a volte lasciano alcuni dubbi. Pertanto proviamo a fare chiarezza.

Intanto bisogna premettere che il Decreto legislativo 80/2015 ha apportato diverse modifiche migliorative al T.U. sulla maternità e paternità (D.l.vo 151/2001), tra cui anche l’estensione del periodo di fruizione del congedo parentale.

A tal proposito, prendiamo come riferimento l’orientamento applicativo ARAN n. 098, riferito proprio al Comparto Scuola.

Per quanto riguarda l’aspetto del trattamento economico del congedo parentale, alla luce delle modifiche del decreto legislativo n.80/2015, i primi 30 giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo in caso di sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).

Alle stesse condizioni può essere corrisposta un’indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.

Bisogna sapere che, per quanto riguarda il trattamento economico da erogare dopo il sesto anno, la disciplina di miglior favore deve sempre essere applicata nella cornice legale del D. Lgs. n. 151/2001 che all’art. 34 ne stabilisce le relative regole.

La sentenza del Tribunale di Grosseto

Il congedo parentale richiesto da un docente entro i 12 anni del figlio deve essere retribuito al 100% nei primi 30 giorni di fruizione.

Così ha deciso il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 4 settembre, andando anche contro un parere ARAN del 2016, secondo il quale i primi 30 giorni di congedo parentale, alla luce del decreto legislativo n.80/2015, devono essere retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino. Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria). Alle stesse condizioni può essere corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.

Il Tribunale di Grosseto, invece, estende la retribuzione intera fino al 12° anno di età del bambino. Secondo il giudice, infatti, l’art. 12 del CCNL Scuola introduce una disciplina collettiva di comparto più favorevole rispetto a quella generale del T.U. in forza della quale i primi 30 giorni di congedo parentale sono sempre retribuiti al 100%, i restanti 5 mesi sono retribuiti con un’indennità pari al 30% della retribuzione mentre gli ulteriori 4 mesi (o 5 mesi) non sono retribuiti, sempre che tale periodo venga fruito dalla coppia nei primi tre anni di vita del bambino. Viene così valorizzata ai fini della pienezza della retribuzione la condizione inderogabile che si tratti solo dei primi 30 giorni di congedo.

Sempre per il Tribunale, l’art. 12 non opera in via generale alcuna distinzione tra i casi in cui il minore abbia più o meno di sei anni. Il che comporta necessariamente che i primi 30 gg sono retribuiti per intero entro i 12 anni del bambino, decorsi i quali – per il comparto scuola – l’indennità economica, pari al 30% della retribuzione, spetta indipendentemente dal reddito individuale e per i restanti periodi fino al sesto anno di vita del bambino (prima terzo, come detto). Infine, solo per coloro che si trovino al di sotto di una certa soglia di reddito, il congedo continuerà ad essere indennizzato nella predetta percentuale dai 6 agli 8 anni del bambino, mentre nessuna retribuzione spetta per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni del bambino.

Congedo parentale riduce le ferie?

Solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100% sono utili ai fini della maturazione dello ferie e per quelli retribuiti al 30% tale effetto è escluso direttamente dalla legge.

A dirlo è l’ARAN, con un orientamento applicativo riguardante il Comparto Scuola, con il quale risponde alla domanda “Il congedo parentale riduce il periodo di ferie?” richiamando la normativa di riferimento.

A tale proposito l‘art 13, comma 14, del CCNL Scuola dispone che “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico”. Secondo l’ARAN, il CCNL fa espresso riferimento al trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia per un periodo di 18 mesi nel triennio, così come disposto dall’art. 17, comma 8.

Ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, “i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”, mentre l’art 12 del CCNL citato disciplina i congedi parentali per il personale del comparto, stabilendo al comma 4 che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.32, comma 1, lett. a) del D. Lgs 151/2001, per la lavoratrice madre o in alternativa per il lavoratore padre, solo i primi trenta giorni valutati ai fini dell’anzianità di servizio e retribuiti per intero non riducono le ferie.

Da quanto sopra, l’ARAN deduce che sono utili alla maturazione dello ferie solo i periodi di congedo parentale retribuiti al 100%, mentre sono esclusi quelli retribuiti al 30%.

Vale anche per i supplenti

I docenti con contratto a tempo determinato possono prendere il congedo parentale. Rispondiamo alla domanda di un lettrice che ci ha chiesto informazioni in merito.

Infatti, anche a quest’ultimo personale della scuola, quindi i supplenti, per quanto riguarda i periodi di astensione obbligatoria per maternità coperti da nomina, spetterà l’intera retribuzione fissa mensile (anziché l’80%).

Per quanto riguarda i periodi di astensione facoltativa post-partum, i primi trenta giorni, computati complessivamente sia per la mamma che per il papà e fruibili anche in modo frazionato, non andranno ad incidere sulle ferie.

Inoltre, saranno valutati ai fini dell’anzianità di servizio e saranno retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

Bisogna sottolineare un aspetto molto importante: in caso di congedo parentale, il lavoratore non è tenuto a recuperare le ore lavorative dovute.

Per cui se il personale si assenta in coincidenza di attività collegiali o di incontri scuola famiglia, ad esempio per i docenti, così come non si è tenuti a recuperare le ore di servizio curricolari, non si è obbligati nemmeno a recuperare le ore pomeridiane degli incontri scuole famiglia.