Recentemente il T.U. maternità e paternità ha subito numerosi interventi ad opera del decreto legislativo n. 80/2015.
Per quanto riguarda il congedo parentale, le modifiche sono contenute negli articoli 32 e 34.
Il comma 1 dell’art. 32 prevede che:
“1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi”.
Il comma 1 del successivo articolo 34 dispone invece che:
“1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso”.
Il comma 3 prevede che:
“3. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all’ottavo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo”.
Quanto sopra è il quadro normativo di riferimento. Per il personale scolastico, è necessario poi fare riferimento al CCNL Scuola, che all’art. 12, comma 1, richiama le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001. In altre parole, il T.U. resta la norma di riferimento.
L’art. 12, comma 4, del medesimo CCNL contiene una disposizione di miglior favore per il personale scolastico, perché prevede che:
“4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.
Quindi, il CCNL Scuola rimanda all’art. 32, comma 1, lett. a) del T.U. (congedo parentale di 6 mesi entro i 12 anni di vita del bambino) e questo farebbe ritenere che siano retribuiti al 100% i primi trenta giorni del congedo parentale fruiti nei primi 12 anni di vita del bambino.
Di diverso avviso è l’ARAN, che ha espresso il proprio parere con orientamento applicativo SCU_098 del 5 aprile 2016.
L’ARAN ricorda che la disciplina di maggior favore relativa all’istituto del congedo parentale contenuta nell’art. 12, comma 4, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola si inserisce nell’ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto dell’art. 32 con l’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001. Infatti, se l’art. 32 del su citato decreto disciplina il “periodo” di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del bambino, è l’art. 34 che ne prevede il relativo trattamento economico.
Pertanto il richiamo all’art. 32 è riferito solo alle modalità e ai tempi di fruizione del congedo da parte di ciascun genitore, mentre la deroga in melius, di cui all’art. 12, comma 4, del CCNL è rilevabile solo se rapportata all’indennità disciplinata dal successivo art. 34, comma 1 del D. Lgs. n.151/2001.
Quindi, alla luce del nuovo decreto legislativo n.80/2015 i primi 30 giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria). Alle stesse condizioni può essere corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.
Infatti, per quanto riguarda il trattamento economico da erogare dopo il sesto anno, la disciplina di miglior favore deve sempre essere applicata nella cornice legale del D.Lgs. n. 151/2001 che all’art. 34 ne stabilisce le relative regole.