Il part-time verticale è una delle articolazioni possibili dell’orario di lavoro per il personale della scuola.
Qual è l’esatto computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale? E’ corretto contare tutto il periodo richiesto e non i soli giorni di effettivo servizio, ossia lunedì, mercoledì e venerdì?
Ecco la risposta dell’ARAN con proprio orientamento applicativio:
Per quanto di competenza si osserva che gli articoli 39, comma 8, e 58, comma 8, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 prevedono l’applicazione al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale delle disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 14, del citato CCNL al personale a tempo determinato si applicano le norme relative ai congedi parentali previsti dall’art. 12 del medesimo contratto.
Tale ultimo articolo, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.