Un recente parere dell’ARAN, rivolto al Comparto Funzioni Centrali, può essere preso a riferimento per analogia anche per il Comparto Istruzione.
L’orientamento applicativo CFC120a riguarda il congedo parentale e in particolare la possibilità, per il dipendente che ha già usufruito dei giorni retribuiti interamente, di richiederli nuovamente al nuovo datore di lavoro (amministrazione pubblica ricompresa in diverso comparto).
L’ARAN risponde che “la materia dei congedi parentali è disciplinata dall’art. 28 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 e che la clausola contrattuale in parola deve essere interpretata ed applicata dall’amministrazione in coerenza con il quadro normativo così come delineato dal D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., sebbene con le specificazioni e le regole di miglior favore ivi indicate“.
“Chiarito ciò, – continua l’ARAN – il contratto prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale al lavoratore/lavoratrice spetta l’intera retribuzione (cfr. art. 28, comma 3 del CCNL citato). Si tratta di un periodo che può essere riconosciuto – per ciascun figlio – una sola volta e non può essere, pertanto, duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza di tali amministrazioni“.
Il CCNL Scuola 2006-2009, all’art. 12, comma 4, prevede che:
“Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute“.
L’art. 12 per il personale scolastico è analogo, nelle previsioni, all’art. 28 del CCNL comparto Funzioni Centrali, per cui si ritiene che il parere ARAN possa essere ragionevolmente esteso anche al Comparto Scuola.
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