Personale

Congedo parentale retribuito al 100%, si può richiedere nuovamente se si cambia datore di lavoro?

Un recente parere dell’ARAN, rivolto al Comparto Funzioni Centrali, può essere preso a riferimento per analogia anche per il Comparto Istruzione.

L’orientamento applicativo CFC120a riguarda il congedo parentale e in particolare la possibilità, per il dipendente che ha già usufruito dei giorni retribuiti interamente, di richiederli nuovamente al nuovo datore di lavoro (amministrazione pubblica ricompresa in diverso comparto).

L’ARAN risponde che “la materia dei congedi parentali è disciplinata dall’art. 28 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 e che la clausola contrattuale in parola deve essere interpretata ed applicata dall’amministrazione in coerenza con il quadro normativo così come delineato dal D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., sebbene con le specificazioni e le regole di miglior favore ivi indicate“.

Chiarito ciò, – continua l’ARAN – il contratto prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale al lavoratore/lavoratrice spetta l’intera retribuzione (cfr. art. 28, comma 3 del CCNL citato). Si tratta di un periodo che può essere riconosciuto – per ciascun figlio – una sola volta e non può essere, pertanto, duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza di tali amministrazioni“.

Cosa prevede il CCNL Scuola

Il CCNL Scuola 2006-2009, all’art. 12, comma 4, prevede che:

“Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute“.

L’art. 12 per il personale scolastico è analogo, nelle previsioni, all’art. 28 del CCNL comparto Funzioni Centrali, per cui si ritiene che il parere ARAN possa essere ragionevolmente esteso anche al Comparto Scuola.

Lara La Gatta

Articoli recenti

I Simpson, nel loro mondo c’è davvero di tutto, inclusa tanta scienza

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “La meraviglia delle scoperte” tenuta da Dario De Santis dal titolo: “I Simpson, nel…

23/12/2024

Il 2025 sarà l’anno record di spese militari, mentre caleranno per Scuola, Ricerca e Sanità: petizione Avs per fermare nuovi carri armati e missili

"Servirebbero più risorse per la scuola pubblica e per l'istruzione per garantire il diritto al…

23/12/2024

Compiti casa, sì, no, dipende

I compiti a casa sono il momento del consolidamento e della rielaborazione delle conoscenze, e dell'esercitazione…

22/12/2024

Il Sicilia Express funziona. A casa tanti prof e studenti dalle brume del nord in treno

È partito il 21 scorso alle 15,10 da Torino Porta Nuova il "Sicilia Express", il…

22/12/2024

Concorso ordinario Pnrr 2024, non vengono valutati i titoli informatici e le certificazioni linguistiche inferiori quelle di livello C1

Una aspirante partecipante al concorso ordinario PNRR 2024 della scuola primaria e infanzia, ci chiede…

22/12/2024

Concorso docenti 2024, costituzione delle commissioni giudicatrici, presentazione della domanda

Il 19 dicembre 2024 segna un passo decisivo per l’organizzazione del concorso docenti. Con una…

22/12/2024