I meccanismi che riguardano il congedo parentale dei lavoratori dipendenti a volte lasciano alcuni dubbi. Pertanto proviamo a fare chiarezza.
Intanto bisogna premettere che il Decreto legislativo 80/2015 ha apportato diverse modifiche migliorative al T.U. sulla maternità e paternità (D.l.vo 151/2001), tra cui anche l’estensione del periodo di fruizione del congedo parentale.
A tal proposito, prendiamo come riferimento l’orientamento applicativo ARAN n. 098, riferito proprio al Comparto Scuola.
Per quanto riguarda l’aspetto del trattamento economico del congedo parentale, alla luce delle modifiche del decreto legislativo n.80/2015, i primi 30 giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo in caso di sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
Alle stesse condizioni può essere corrisposta un’indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.
Bisogna sapere che, per quanto riguarda il trattamento economico da erogare dopo il sesto anno, la disciplina di miglior favore deve sempre essere applicata nella cornice legale del D. Lgs. n. 151/2001 che all’art. 34 ne stabilisce le relative regole.
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