Personale

Congedo parentale scuola, cosa cambia con la Legge di bilancio 2025

In tema di congedo parentale spettante alle madri lavoratrici e ai padri lavoratori l’ultima Legge di bilancio (la Legge30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto importanti novità.

In particolare, l’art. 1, ai commi 217 e 218, così dispone:

217. All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione».

218. Le disposizioni di cui al comma 217 si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

In sintesi, dal 2025 sarà prevista l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per il secondo mese fruito entro il sesto anno di vita del bambino, nonché l’innalzamento della retribuzione dal 30%, finora previsto, sempre all’80% per il terzo mese di congedo di maternità o paternità, da fruirsi anche in questo caso entro il sesto anno di vita del bambino.

Cosa cambia per il personale scolastico?

Per i dipendenti della scuola è bene ricordare che il CCNL prevede già una norma di maggior favore: il primo mese di congedo parentale è retribuito interamente.

Quindi, questa è la retribuzione spettante al personale scolastico:

  • primo mese: è retribuito al 100% fino ai 12 anni del bambino;
  • successivi 2 mesi: sono pagati all’80% se fruiti entro i 6 anni del bambino, mentre se vengono utilizzati dai 7 ai 12 anni la retribuzione spettante è pari al 30%;
  • infine, ultimi 6 mesi: sono retribuiti al 30% fino ai 12 anni del bambino.
Lara La Gatta

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