Se uno dei due genitori è dipendente pubblico ed ha fruito di 1 mese al 100%, può l’altro genitore dipendente privato chiedere la retribuzione di 1 mese all’80%?
A questa domanda ha recentemente risposto l’INPS, nell’ambito di alcune FAQ riguardanti il congedo parentale.
L’INPS risponde che “il trattamento di maggior favore (100% per i primi 30 giorni di congedo parentale) previsto per i dipendenti pubblici ha natura contrattuale. Non può, pertanto, precludere il diritto del genitore dipendente del settore privato ad una tutela indennitaria prevista per legge“.
Ricordiamo che il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali. Spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.
Nell’ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi;
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.
Per il Comparto Scuola i primi 30 giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%. L’art. 12 del CCNL 2006/2009 infatti dispone che “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero…”.
Invece, nel settore privato, la Legge di Bilancio 2023 ha previsto che sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese della coppia, i primi periodi di congedo parentale.