“Buongiorno, in caso di supplenza è possibile usufruire del congedo parentale? E come funziona?”
E’ la domanda che ci pone una nostra lettrice a cui rispondiamo con questo articolo, in modo da chiarire il tema anche per gli altri lettori alle prese con lo stesso dubbio.
Anche il personale con contratto a tempo determinato, può usufruire del congedo parentale. Per quanto riguarda i periodi di astensione obbligatoria per maternità coperti da nomina, spetterà l’intera retribuzione fissa mensile (anziché l’80%).
Per quanto riguarda invece i periodi di astensione facoltativa post-partum, i primi trenta giorni, computati complessivamente sia per la mamma che per il papà e fruibili anche in modo frazionato, non andranno ad incidere sulle ferie.
Inoltre, questi giorni vengono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e saranno retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Per quanto riguarda il trattamento economico del congedo parentale, alla luce delle modifiche del decreto legislativo n.80/2015, è bene specificare che i primi 30 giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Nel caso invece in cui questi giorni di congedo siano richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo in caso di sussistenza delle condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).
Alle stesse condizioni può essere corrisposta un’indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo.
Attenzione: sgombriamo il campo da dubbi spesso frequenti su questo tema: in caso di congedo parentale, il lavoratore non è tenuto a recuperare le ore lavorative dovute.
Ne consegue che se il personale dovesse assentarsi in coincidenza di attività collegiali o di incontri scuola famiglia, ad esempio per i docenti, così come non si è tenuti a recuperare le ore di servizio curricolari, non si è obbligati nemmeno a recuperare le ore pomeridiane degli incontri scuole famiglia.
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