Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, più noto come decreto “Cura Italia”, tra le misure di sostegno economico per famiglie e lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto anche dei congedi parentali straordinari.
L’art. 23 (per il settore privato, per gli iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi) e l’art. 25 (per quanto riguarda il settore pubblico) prevedono dei congedi parentali aggiuntivi dal 5 marzo, decorrenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista (al momento fino al 3 aprile 2020).
Il congedo è di massimo 15 giorni complessivi fruibili, dal 5 marzo al 3 aprile 2020, in maniera essere continuativa o frazionata. Il beneficio spetta anche per i figli adottivi, nei casi di affidamento e di collocamento temporaneo di minori.
Per i giorni fruiti, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
Come chiarito dall’INPS con circolare n. 45 del 25 marzo 2020, la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In quest’ottica, anche il coniuge del lavoratore in smart working può richiedere il congedo in questione, considerato che il lavoro agile è considerato, in questo momento, modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa.
Spettano anche dei congedi ai genitori, lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, anche in questo caso a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. In questo caso, però, si ha diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Quindi, possono fruire dei congedi straordinari COVID-19 i genitori:
La domanda, in questi casi, deve essere inviata all’INPS.
Invece, i lavoratori dipendenti pubblici non devono presentare domande all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
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