Sul pagamento al 100% dei primi 30 giorni del congedo parentale per i figli sotto i 12 anni, la norma non è del tutto chiara, tanto da lasciare dubbi sui limiti dell’età del figlio per la fruizione del congedo con pagamento al 100%.
PREROGATIVE CONTRATTUALI SUI PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE
Infatti per il personale scolastico sia docente che non, l’art.12, comma 4, del CCNL scuola prevede che nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
In buona sostanza il contratto della scuola rimanda all’art.32, comma 1 lettera a) del Testo Unico che ha subito evidenti modifiche ai sensi del decreto legislativo n. 80/2015, sembrerebbe affermare che la retribuzione al 100% dei primi trenata giorni di congedo parentale per le lavoratrici madri e i lavoratori padri della scuola, si potrebbero fruire entro il dodicesimo anno dell’età del bambino.
ORIENTAMENTO APPLICATIVO DELL’ARAN SUI PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE
L’Amministrazione invece si basa prevalentemente, ma non sempre, su un parere applicativo dell’ARAN.
A tal riguardo, l’ARAN ritiene utile chiarire che la disciplina di maggior favore relativa all’istituto del congedo parentale contenuta nell’art. 12, comma 4, del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola si inserisce nell’ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto dell’art. 32 con l’art. 34 del D. Lgs. n. 151/2001. Infatti se l’art. 32 del su citato decreto disciplina il “periodo” di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del bambino (come modificato dall’art. 7 del D. Lgs. n. 80/2015), è l’art. 34 che ne prevede il relativo trattamento economico. Pertanto il richiamo all’art. 32 è riferito solo alle modalità e ai tempi di fruizione del congedo da parte di ciascun genitore, mentre la deroga in melius, di cui all’art. 12, comma 4, del CCNL in oggetto è rilevabile solo se rapportata all’indennità disciplinata dal successivo art. 34, comma 1 del D. Lgs. n.151/2001.
CONCLUSIONI DEL PARERE DELL’ARAN
Ne consegue che, alla luce del nuovo decreto legislativo n.80/2015 i primi trenta giorni di congedo parentale di cui all’art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto anno, analogamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. n. 151/2001, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione può essere riconosciuto fino all’ottavo anno di età del bambino solo se sussistono le condizioni di reddito previste dalla legge (reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria). Alle stesse condizioni può essere corrisposta una indennità pari al 30% della retribuzione per i mesi successivi al primo. Infatti, per quanto riguarda il trattamento economico da erogare dopo il sesto anno, la disciplina di miglior favore deve sempre essere applicata nella cornice legale del D. Lgs. n. 151/2001 che all’art. 34 ne stabilisce le relative regole.
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