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Congedo parentale. Un genitore può astenersi dal lavoro mentre il figlio è in DaD?

Il D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 (cd. Decreto Pasqua, già in Gazzetta Ufficiale) che dispone le misure a sostegno dei genitori con figli in DaD o in quarantena è in discussione alla Camera dei Deputati in vista della conversione in Legge.

Il provvedimento reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito (o in alcuni casi ad un congedo non retribuito), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia.

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Ricordiamo che il decreto chiarisce in quali circostanze un genitore può astenersi dal lavoro durante tutta la durata della DaD del figlio.

In altre parole, quando un lavoratore può astenersi dal lavoro mentre il proprio figlio è in DaD? Nel caso in cui un lavoratore dipendente non possa svolgere il lavoro agile. Stessa opportunità è data anche ai genitori di figli con disabilità grave.

All’articolo 2 comma 2, infatti, si recita:

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Comma 3

Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Il comunicato della Camera dei Deputati

E’ all’esame dell’Assemblea della Camera il D.L. 30/2021 recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. Il provvedimento prevede l’applicazione di disposizioni restrittive per il periodo temporale compreso tra il 15 marzo ed il 6 aprile 2021, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e reintroduce dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i lavoratori dipendenti di ricorrere al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, per il periodo corrispondente ad alcune fattispecie relative al figlio minore, rispettivamente, di 16 anni o di 14 anni (o ad un congedo non retribuito per figli tra i 14 e i 16 anni), nonché, per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato accreditato), di fruire della corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per l’infanzia.

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Redazione

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