Il congedo di paternità è stato previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a), legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. La legge di bilancio 2017 ha prorogato il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti anche per le nascite e le adozioni o affidamenti avvenute nell’anno solare 2017 ed ha previsto, per l’anno solare 2018, l’aumento del congedo obbligatorio da due a quattro giorni.
Il congedo è destinato ai padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio o dall’adozione e affidamento. Tale congedo è fruibile durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale già richiamato. Infatti, riporta il sito dell’INPS, questo congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità.
Per quanto riguarda i dipendenti della scuola, si attende il nuovo CCNL che dovrebbe includere i diritti del congedo obbligatorio di paternità.
Pertanto, anche alla luce della legge di bilancio 2017, ai padri lavoratori dipendenti spettano due giorni, anche non continuativi, per gli eventi parto, adozione o affidamento, avvenuti fino al 31 dicembre 2017. E quattro giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018.
Come sottolinea l’Inps, questi congedi non possono essere frazionati ad ore.
L’indennità giornaliera per i giorni di congedo obbligatorio sono a carico dell’INPS e sono pari al 100% della retribuzione. Inoltre, dal punto di vista del trattamento normativo e previdenziale, sono applicate le disposizioni previste in materia di congedo di paternità.
Il padre lavoratore dipendente, per usufruire del congedo obbligatorio è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Nel caso di concomitanza dell’evento di nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.
Per quanto riguarda la compilazione della domanda, nel caso di pagamento a conguaglio (articolo 3 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.
Invece, nel caso di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato. Seguendo le istruzioni dal sito Inps, il menu interno al servizio si articola nelle seguenti voci:
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