Il docente, come il personale Ata, che ha un’invalidità civile superiore al 50% ha diritto, nel caso di cure specifiche per la patologia invalidante, ad un congedo per cure di 30 giorni l’anno.
I dipendenti pubblici e privati con invalidità civile superiore al 50%, quindi anche i docenti e il personale Ata, possono fruire del congedo di 30 giorni l’anno per cure sia in maniera continuativa che frazionata.
L’art. 7 del d.Lgs 119 del 18 Luglio 2011 prevede che salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
Questo tipo di congedo per cure deve essere richiesto per effettuare specifiche cure legate all’invalidità del lavoratore che deve essere superiore al 50%.
Si sottolinea che, in base alla normativa, assume particolare importanza la certificazione da presentare a corredo della domanda che deve documentare la necessità delle cure in quanto strettamente connesse all’invalidità riconosciuta. I trenta giorni si conteggiano sulla base di un anno solare e non sulla base del anno scolastico.
Il periodo di comporto è il periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. L’art. 7, comma 3 del d.Lgs n. 119/2011, sancisce che il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto della malattia del personale scolastico.
il periodo di congedo per cure diverse non è computabile, in quanto “ulteriore”, nel periodo di comporto per malattia individuato dal CCNL scuola.
I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le stesse regole delle assenze per malattia (art. 7, comma 3, del D.Lgs n. 119/2011).
A tal proposito ricordiamo che ai pubblici dipendenti viene applicata una riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia, come previsto dal Decreto Legge n. 112/2008.
Il lavoratore deve presentare la domanda di congedo al proprio datore di lavoro allegando:
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