L’art. 15 – Permessi retribuiti del CCNL Scuola 2006-2009 prevede al comma 3 che il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Il successivo art. 19 – Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, al comma 12 dispone che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Quindi il congedo per matrimonio spetta anche al personale supplente.
L’ARAN, con orientamento applicativo SCU_116, ha recentemente risposto alla seguente domanda:
Un docente a tempo determinato ha diritto a fruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale per un matrimonio contratto prima della stipula del rapporto di lavoro?
Ecco la risposta:
L’art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Nel caso prospettato, essendo l’evento matrimonio avvenuto al di fuori del contratto di lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla disposizione contrattuale sopra riportata, il dipendente non può aver diritto al congedo matrimoniale.
I permessi in questione non riducono le ferie e sono valutati nel computo dell’anzianità di servizio.
Inoltre, al dipendente spetta l’intera retribuzione, fatta esclusione per tutti i compensi derivanti dalle attività aggiuntive, le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo.
Il congedo non è frazionabile e comprende anche dei giorni festivi (domeniche e festività infrasettimanali) e non lavorativi che ricadono nello stesso periodo temporale.
Il dipendente deve presentare domanda al proprio Dirigente scolastico, indicando il motivo del permesso e la durata dell’assenza.
A giustificazione dell’assenza, al rientro il dipendente dovrà consegnare il certificato di matrimonio in alternativa una dichiarazione sostitutiva che certifichi il matrimonio.
Nel caso in cui celebrazione religiosa e civile avvengano in tempi diversi non esiste duplicazione del congedo.
Quindi, se si contrae prima il matrimonio civile ed in seguito quello religioso non è possibile richiedere due congedi matrimoniali, perché per lo Stato ha validità solo quello civile. Pertanto, l’Aran ha chiarito che il diritto al congedo non sorge quando sia celebrato solo quello religioso, senza trascrizione.
In caso di divorzio, nel momento in cui dunque vengono meno tutti gli effetti civili del precedente matrimonio, il dipendente può usufruire nuovamente del permesso.
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