Il CCNL Scuola regola le modalità di fruizione del congedo per matrimonio per il personale di ruolo e per i supplenti.
In particolare, l’art. 15 – Permessi retribuiti prevede al comma 3 che il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.
Il successivo art. 19 – Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato, al comma 12 dispone che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Quindi il congedo per matrimonio spetta anche al personale supplente.
Recentemente l’Aran, con orientamento applicativo CIRS100, ha risposto alla seguente domanda:
Una dipendente assunta con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico può fruire del congedo matrimoniale in occasione del matrimonio religioso, avendo già la stessa contratto matrimonio civile in un periodo antecedente alla stipulazione del contratto di lavoro con la scuola ove presta servizio e/o con altri istituti?
Di seguito la risposta dell’Aran:
Il CCNL del 19 aprile 2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”.
Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
Nel caso in cui un lavoratore celebri prima il matrimonio civile e successivamente quello religioso, i 15 giorni di permesso possono essere fruiti, alternativamente, o in occasione del matrimonio civile o in occasione di matrimonio religioso.
Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.
Infatti, lo sdoppiamento temporale della celebrazione, civile e religiosa, non comporta una duplicazione del congedo, che resta unico, in quanto lo stesso può essere goduto una sola volta.
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