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Congedo straordinario biennale per assistere il genitore disabile, lo può richiedere anche il figlio non convivente

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Una nostra lettrice neoimmessa in ruolo in provincia diversa da quella di residenza ci chiede se può avanzare la richiesta di congedo straordinario biennale per assistenza alla madre disabile e in stato di gravità per evitare di trascorrere un anno intero lontano dal potere dare assistenza alla madre. Ci fa presente che non è anagraficamente convivente con la madre e ci chiede se può comunque fare questa richiesta dopo la presa di servizio.

Il figlio non convivente e il congedo straordinario

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 dicembre 2018, sulla concessione del congedo straordinario, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del D. Lgs n. 151/2001, ai figli del disabile in situazione di gravità non conviventi al momento della presentazione della domanda.è intervenuta una nota INPS di chiarimento. In tale circolare l’INPS ha precisato, il 5 aprile 2019, il figlio che al momento della presentazione della domanda per il congedo straordinario ancora non conviva con il genitore in situazione di grave disabilità ( art.3, comma 3 legge 104/92), deve essere incluso tra i soggetti legittimati a godere del congedo straordinario biennale, solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di tutti gli altri familiari legittimati a richiederlo e a condizione che poi si instauri la convivenza con il genitore.

Quindi possiamo affermare che il beneficio della concessione del congedo straordinario biennale possa essere assegnata ad uno dei figli non ancora conviventi con il genitore disabile in situazione di gravità, ma che tale convivenza instauri successivamente, nel caso in cui il “coniuge convivente”, la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi”, i “parenti o affini entro il terzo grado conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il congedo straordinario biennale

È utile sapere che è possibile richiedere dei congedi dal lavoro della durata massima di due anni, nell’arco di tutta la vita lavorativa, per assistere il disabile, come prevede l’art. 42 del d.lgs. n.151/2001, usufruibili anche in maniera frazionata. Per usufruire di due periodi distinti di congedo straordinario biennale è necessario, fra un periodo e l’altro, che il docente riprenda effettivamente servizio. Per il periodo di congedo straordinario spetta una indennità corrispondente all’ultima retribuzione , con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza nella misura e con gli effetti previsti dalla normativa vigente, ma non produce effetti per la maturazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità e della progressione di carriera.