Il congedo per assistere un soggetto disabile grave spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Lo prevede il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che, oltre a modifiche al Testo Unico sulla maternità e partenità, introduce anche novità in materia di permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e di congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Le nuove norme sono entrate in vigore il 13 agosto scorso.
Tutte le novità
Le modifiche riguardano il comma 5 dell’articolo 42 del D.lgs n. 151/2001, prevedendo le seguenti novità in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità:
- viene introdotto il “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile;
- il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
Chi è il convivente di fatto
Per “conviventi di fatto” la legge intende due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Diritto esteso anche al convivente di fatto
Anche il convivente di fatto (articolo 1, comma 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76) rientra dunque ora tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario per assistere un soggetto disabile grave, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile.