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Congedo straordinario docenti per il dottorato di ricerca, lo attribuisce il ds che provvede a comunicarlo all’ufficio scolastico provinciale

Una nostra affezionata lettrice ci chiede se è normale che nella sua scuola di servizio, dopo avere richiesto e ottenuto il decreto di congedo straordinario triennale docenti per effettuare il primo dottorato di ricerca, le venga comunicata la negligenza di non avere formalizzato la sua assenza dal servizio all’ufficio scolastico. La lettrice ci chiede se è vero, come riferitole dalla vicepreside della scuola, che per tale negligenza la docente incorrerà in una sanzione disciplinare.

Normativa congedo straordinario dottorato di ricerca

Per dare il riferimento principale della normativa riferita al congedo straordinario per la frequenza e il conseguimento di un dottorato di ricerca, bisogna citare l’art. 2 della Legge n. 476 del 13 agosto 1984 che per il seguente articolo ha una validità molto più recente, cioè è in vigore dall’11 agosto 2011. Tale norma specifica che “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste”. Inoltre la norma suddetta prosegue prevedendo che “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro”. La normativa suddetta, nel caso che il dottorando percepisca il trattamento economico dello stipendio da docente, precisa che “Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti”.

È utile specificare che ai sensi dell’art.2 della legge 476/1984, “non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”.

La normativa suddetta precisa un’altra cosa importantissima: “Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

Il ds deve comunicare il posto disponibile

La collaboratrice del dirigente scolastico che sostiene che debba essere la docente in congedo straordinario a comunicare all’ufficio scolastico provinciale l’avvenuta assenza e disponibilità del posto, altrimenti in assenza di tale comunicazione sarebbe prevista una sanzione disciplinare, parla a sproposito e senza conoscere la reale procedura. È quindi necessario spiegare che le cattedre che si rendono disponibili entro il 31 dicembre, anche per effetto di un congedo straordinario per dottorato di ricerca, devono essere immediatamente segnalate dal dirigente scolastico all’ufficio scolastico provinciale per provvedere a una convocazione da GaE e GPS per la supplenza fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30 giugno 2025.

Il docente che ha ricevuto il congedo straordinario non deve comunicare nulla a nessuno, ma la comunicazione delle cattedre vacanti e disponibili per le supplenze da GPS devono essere segnalate dalla scuola. La collaboratrice del ds che parla di negligenza o di sanzione disciplinare non ha chiara la procedura dei congedi e non conosce bene quali sono i doveri amministrativi di una scuola e le responsabilità annesse.

Lucio Ficara

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