A seguito dell’emanazione del decreto legislativo del 30 giungo 2022 n° 105 con il quale è stato eliminato il principio del “referente unico” con riferimento alla fruizione dei permessi e dei congedi previsti dalla normativa vigente, l’INPS ha ritenuto opportuno con l’avviso n° 4143 del 22 novembre 2023 chiarire le modalità di fruizione sia dei permessi sia dei congedi.
Secondo quando chiarisce l’INPS, il decreto legislativo n. 105/2022 ha lasciato inalterato il principio che i permessi e congedi per assistere un soggetto disabile grave, non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore, ma ha reso possibile autorizzare la fruizione dei permessi e del congedo a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità alternativamente e purché non negli stessi giorni.
In virtù di tale disposizione, l’INPS sostiene che una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali siano già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità, possa essere accolta.
Allo stesso modo, per i mesi in cui siano già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate le domande volte a usufruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità, purché non fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.
In merito a quanto suddetto l’INPS, alle strutture territoriali, ha dato le seguenti indicazioni: riesaminare, alla luce dei suddetti chiarimenti, i provvedimenti già adottati e le istanze pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto.
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