Ha diritto al riconoscimento del congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche il figlio con lui non convivente al momento della presentazione della domanda; ovviamente in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a fruire del beneficio, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge.
A queste conclusioni è giunta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 232 depositata il 7 dicembre 2018.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la parte in cui non prevede il diritto al congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l’assistenza del padre.
Secondo la Corte, il requisito della precedente convivenza non può “assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico“.
Ad ogni modo il figlio, dopo aver ottenuto il congedo straordinario, ha l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.