Una lettrice ci pone un quesito in merito al congedo straordinario per assistere il genitore disabile. La lettrice ci chiede se è possibile usufruire di tale congedo nonostante manchi il vincolo della convivenza.
A tal proposito, ricordiamo la recente sentenza della Corte Costituzionale pubblicata lo scorso 7 dicembre, già riportata da La Tecnica della Scuola.
Per i giudici della Corte Costituzionale è illegittimo l’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per la parte in cui non prevede il diritto al congedo straordinario per l’assistenza al genitore anche al figlio non convivente per l’assistenza del padre.
Infatti, la sentenza numero 232, riporta invece che “ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche il figlio con lui non convivente, in mancanza di tutti gli altri familiari legittimati a godere del beneficio, secondo l’ordine di priorità indicato dalla legge (anzitutto il coniuge convivente, in seconda battuta il padre e la madre, anche adottivi, poi i figli conviventi, i fratelli e le sorelle conviventi, e da ultimo i parenti o gli affini entro il terzo grado conviventi)”.
In questo caso, infatti, la Corte ha ribadito la ragion d’essere del congedo straordinario, che esprime i valori della solidarietà familiare e risponde all’esigenza di assicurare la cura del disabile nell’ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne la salute e di promuoverne nel modo più efficace l’integrazione.
Il decreto ritenuto illegittimo, infatti, pone come requisito la precedente convivenza con il disabile, per garantire la continuità delle relazioni affettive e di cura.
Ma per la Corte Costituzionale ciò rischia di pregiudicare l’assistenza al disabile, nel momento in cui mancano i familiari conviventi indicati in via prioritaria dalla legge e vi sia solo un
figlio, all’origine non convivente, pronto a impegnarsi per prestare la necessaria assistenza.
Pertanto, il requisito della precedente convivenza non può dunque
“assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza,
anche anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico”.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il figlio o comunque il soggetto che chiede tale congedo, in seguito ha l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.
Quindi, per concludere: in caso di genitore disabile, è possibile chiedere un congedo straordinario anche se non si possiede al momento della richiesta il requisito della convivenza. Tuttavia, è bene sapere che il figlio è tenuto a instaurare una convivenza con il genitore disabile.
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