Home Generale Congedo straordinario per dottorato di ricerca all’estero. Indicazioni operative

Congedo straordinario per dottorato di ricerca all’estero. Indicazioni operative

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Con la nota n.18553 del 25 settembre 2017, l’ufficio scolastico dell’Emilia Romagna fornisce le indicazioni operative per le scuole riguardo alla scottante problematica della concessione dei congedi straordinari per dottorati di ricerca all’estero.

DOTTORATI ALL’ESTERO E CONGEDO

Cosa fare a seguito di ricezione di domande di congedo straordinario per dottorati di ricerca all’estero, anche al fine di scongiurare un eventuale danno erariale?

Secondo le norme che regolamentano l’istituto giuridico del congedo straordinario per dottorato di ricerca, nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto l’ammissione al dottorato senza assegni, o meglio senza borsa di studio, è prevista la conservazione del posto, del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. 
Nel caso di università non statali o telematiche, quale condicio sine qua non per l’attivazione dei corsi di dottorato, è, però, necessario l’accreditamento della struttura formativa, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo (secondo gli articoli 1 e 2 del Dm 45/2013). La nota invita, infine, a prestare massima attenzione nella concessione di congedi straordinari per dottorati di ricerca all’estero, stante l’attuale apparentemente anomala intensificazione, e di verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio.

PREVENTIVA VALUTAZIONE

Nel caso di dottorato di ricerca estero e del conseguente esonero chiesto dal docente interessato, è necessaria la preventiva positiva valutazione di equipollenza, con analogo titolo conseguibile presso le università italiane da parte del Miur, in linea con quanto dettato dall’articolo 74 del Dpr 382/1980.

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