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Congedo straordinario per i dottorati di ricerca

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In particolare, quest’ultima circolare ha sottolineato alcuni aspetti fondamentali:

1         la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
2         la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato;
3         il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;
4         Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Ad integrazione delle suddette indicazioni, con la C.M. n. 15 il Miur ha voluto dare risposte univoche alle richieste di chiarimenti giunte da più parti.
Relativamente alla proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso, il Miur chiarisce che questa non è possibile anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa. Può essere al massimo consentita al personale interessato di richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l’aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell’art. 18 del CCNL comparto scuola.
Riguardo al congedo per il personale con nomina a tempo determinato, la circolare in commento richiama l’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, e giunge alla conclusione che anche a tale tipologia di personale debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca. Tali disposizioni però esplicano la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) e non sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).
La circolare affronta anche la questione dei dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere. Al riguardo, il Miur chiarisce che è applicabile a tale fattispecie la disposizione regolante il trattamento economico nel caso in cui non sia prevista la concessione della borsa di studio o di rinuncia alla stessa, in quanto norma intesa a tutelare la possibilità di svolgimento del dottorato che sarebbe preclusa dalla mancanza delle necessarie risorse finanziarie di sostentamento.
 
Con riferimento alla ripetizione degli emolumenti percepiti dall’Amministrazione di appartenenza, il Ministero ritiene che sia dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con l’Amministrazione Pubblica (ad es. dimissioni volontarie o per assumere servizio in altro ente non rientrante nell’ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione).
Allo stesso modo, se un docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandona il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico, l’interessato non è tenuto alla ripetizione gli emolumenti percepiti. Analoghe disposizioni trovano applicazione nei riguardi dei beneficiari di Borse post-dottorato e per gli assegnisti universitari, per i quali è prevista esplicitamente la “possibilità” dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.
E, infine, la circolare per quanto concerne la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato ad altro corso, dispone che, contrariamente a quanto indicato al quarto capoverso del punto 1 della suddetta C.M. 120/2002, il congedo straordinario per il borsista è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione. Inoltre, è fatto espresso divieto di fruizione del congedo straordinario, con o senza assegni, ai pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che abbiano solamente beneficiato del congedo essendo stati iscritti anche per almeno anno accademico a corsi di dottorato di ricerca.