Un nostro lettore, ci ha inviato la seguente richiesta di chiarimenti “Sono un docente di ruolo nella scuola primaria su posto comune dal 2012; successivamente ho conseguito la laurea in lingue straniere, ma non sono abilitato alla classe di concorso specifica. Vi chiedo se posso partecipare al percorso universitario e accademico al fine di conseguire l’abilitazione? Contemporaneamente, posso presentare la domanda per usufruire delle 150 ore per frequentare il suddetto percorso?” Per rispondere alle domande del nostro lettore cercheremo di farlo utilizzando la normativa specifica.
In merito alla richiesta del nostro lettore chiariamo subito che l’art. 13 del DPCM dispone, per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado d’istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.
Nella fase transitoria è stato previsto che i corsi di formazione iniziale per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado comprensivi della prova finale consistente in una prova scritta e in una lezione simulata, dovranno concludersi entro il 31 maggio 2024; mentre l’offerta formativa di trenta CFU o CFA in sede di prima applicazione, dovrà concludersi entro il 28 febbraio 2024.
Ogni anno qualche giorno prima della scadenza, di norma fissata il 15 novembre, gli USR (Uffici Scolastici Regionali) pubblicano il numero di permessi, per ordine di scuola, da poter essere usufruiti da tutto il personale scolastico.
Può fare domanda per usufruire delle 150 ore tutto il personale scolastico, compreso i docenti di religione cattolica, sia con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, o con contratto part-time, in questi ultimi due casi le ore per il diritto allo studio sono ridotte in rapporto al numero delle ore di servizio.
Il DPR n° 395 del 1988 al fine di garantire il diritto allo studio prevede la concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.
I permessi per il diritto allo studio sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. Comunque è consigliabile aspettare la disposizione dell’USR di competenza.
La domanda, su modello predisposto di norma dall’UST, tramite la direzione scolastica ove si presta servizio va presentata all’ufficio territoriale con l’allegata documentazione dalla quale risulta la regolare iscrizione ai corsi universitari.
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