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Consigli di classe in presenza, Ministro Azzolina:”Non si possono fare”

Finalmente in zona Cesarini è arrivata la proroga della sospensione delle attività didattiche fino alla fine del mese di giugno, per cui sia lezioni che attività collegiali si dovrebbero svolgere esclusivamente a distanza, compresi gli scrutini finali dell’anno scolastico 2019/2020.

Consigli di classe in presenza non si possono fare

In un nostro articolo del 15 maggio 2020, avevamo sollevato il problema di alcune circolari dirigenziali che convocavano i Consigli di classe in presenza, possiamo dire che tali attività didattiche collegiali non possono essere svolte in presenza.

Il 16 maggio abbiamo rivolto la domanda alla ministra del’Istruzione Azzolina sul fatto della legittimità di convocare, da parte di alcuni Dirigenti scolastici, i Consigli di classe in presenza già il prossimo 20 maggio 2020 in alcune sedi scolastiche e la responsabile del Ministero dell’Istruzione è stata chiara e lapidaria: “No, non si possono convocare attività collegiali in presenza“.

Confermata la sospensione delle attività didattiche

Come avevamo anticipato due giorni addietro, è arrivato il decreto legge n.33 del 16 maggio 2020 che a partire da lunedì 18 maggio prevede la proroga della sospensione delle attività didattiche fino alla fine del mese di giugno. Tale proroga è riportata nell’art.1, comma 13, del suddetto decreto legge.

Come abbiamo già scritto al comma 13 dell’articolo 1 del decreto si legge è scritto che “le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020″. 

Per cui si continuerà, a quanto pare, a svolgere le attività didattiche a distanza con le stesse modalità previste dalla normativa che ha avuto validità fino al 17 di maggio.

Il senso della sospensione della attività didattiche

L’art.74 del d.lgs. 297/94 spiega bene che “le attività didattiche”, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità. In tale periodo di attività didattiche i docenti svolgono la loro funzione definita dall’art.395 del Testo Unico. In buona sostanza svolgono, ai sensi dell’art. 28 e art.29 del CCNL scuola, le attività di insegnamento e le attività funzionali all’insegnamento comprese le attività delle riunioni collegiali. Quindi con il termine sospensione delle attività didattiche si sospendono non solo le lezioni in presenza ma anche i Collegi docenti, i Consigli di classe, i rapporti Scuola-Famiglia e anche gli scrutini in presenza.

A tale proposito con l’art. 2, comma 3, del decreto legge 22/2020 si specifica che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, inoltre é importante ricordare che, ai sensi dell’art.73, comma 2 bis, della Legge n.27 del 24 aprile 2020, fino alla fine dell’emergenza, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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