Capita spesso sentire le lamentele di qualche docente, che ritiene illegittima la convocazione di un Consiglio di classe ordinario, perché convocato senza un congruo anticipo.
Quali sono le norme vigenti che regolano una convocazione di un consiglio di classe ordinario?
Diciamo che con l’autonomia scolastica le scuole applicano un proprio regolamento interno che stabilisce, tra le altre cose, anche i modi e i tempi delle convocazioni dei consigli di classe.
Quanto suddetto è specificato anche nel D.L.vo 297/94, dove all’art. 10 comma 1 lettera a) è disposto che “Le convocazioni degli organi collegiali devono essere effettuate secondo i tempi e le modalità stabilite nel regolamento interno deliberato dal consiglio d’istituto”.
Di norma le scuole che hanno redatto un regolamento contenente modi e tempi di convocazione di un Consiglio di classe, si sono attenute alle linee generali contenute nella circolare ministeriale 16 aprile 1975, n. 105. In mancanza di regolamenti interni redatti dalle scuole e deliberati dal consiglio d’istituto, si applica l’art. 40 del su citato D.L.vo 297/94 in cui è specificato che: “In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione”.
Quindi in caso di mancanza di regolamento interno, si applica la C.M. n.105/1975 in cui è scritto che: “la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso, l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’organo collegiale. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, stesso su apposito registro a pagine numerate.
Prima di lamentarsi della mancata convocazione in un tempo congruo, non inferiore ai 5 giorni dalla data del Consiglio di classe o del collegio dei docenti, bisognerebbe avere contezza dell’esistenza o meno del regolamento interno deliberato dal consiglio d’istituto. Una volta accertato che non esiste un regolamento interno che è restrittivo rispetto alla C.M. n. 105/1975, si può fare un atto di rimostranza al Ds, qualora convochi un consiglio di classe ordinario dall’oggi al domani oppure solo due o tre giorni prima della sua data di effettuazione.
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