L’attività dei docenti non si esaurisce certo con le ore di lezione frontale. I docenti sono infatti tenuti a preparare lezioni, esercitazioni, correggere compiti, nonché a partecipare alle attività formative e di aggiornamento.
Oltre a queste impegni di carattere individuale, ci sono le attività di tipo collegiale, tra le quali vanno certamente annoverati scrutini ed esami, nonché la compilazione degli atti relativi alla valutazione.
Rientrano in tali attività, la partecipazione alle riunioni del Collegio docenti e la partecipazione ai consigli di classe.
Il CCNL di comparto 2006/2009 all’art. 29, comma 3, ha quantificato la durata massima di tali impegni.
Mentre per quanto riguarda scrutini ed esami non viene fissato alcun limite orario, per le riunioni del Collegio docenti (ivi compresa l’informazione alle famiglie) e quelle dei consigli di classe o interclasse è previsto un impegno “fino a 40 ore annue”.
Sembrerebbe che il tetto di 40 ore sia un limite congruo, tuttavia bisogna tener conto del fatto che un docente (in special modo alle superiori) potrebbe prestare servizio in più di una scuola ed – essendo comunque tenuto a partecipare alle riunioni collegiali di ciascuna scuola – potrebbe facilmente superare tale limite.
Ancora più frequente è il caso di docenti con numerose classi (si pensi ai docenti di educazione fisica o religione), i quali ad ogni tornata di consigli di classe risultano impegnati quanto meno per una decina di ore e, poiché i consigli di classe vengono convocati con frequenza mensile o quanto meno bimestrale, raggiungerebbero il tetto fissato già alla fine del 1° quadrimestre.
Ecco perché, il citato articolo 29, al comma 3, lett. b) raccomanda espressamente di “tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiori a sei”.
Alcuni docenti si erano lamentati di aver svolto molto più delle 40 ore di servizio (in un caso, addirittura si erano superate le 100 ore) e si sono pertanto rivolti all’Autorità giudiziaria per chiedere il pagamento delle ore eccedenti.
Il Ministero si è difeso, sostenendo che il limite di 40 ore non sia tassativo e sia comunque derogabile qualora non ne sia possibile il rispetto.
Il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso (sentenza n. 164/2016), osservando che – anche a voler ammettere che il limite non sia tassativo (e pertanto al docente non sia consentito sottrarsi a tale impegno) – resta il fatto che da parte della scuola non è stata rispettata la norma contrattuale che impone di limitare gli impegni per i docenti titolari in più di sei classi al tetto massimo di 40 ore annue.
Dall’inadempimento di tale obbligazione consegue l’obbligo di risarcimento del danno in favore dei docenti ricorrenti.
Per il Tribunale di Torino, trattandosi di impegni di carattere collegiale, non si può fare riferimento al compenso previsto per i corsi di recupero, né a quello previsto per le ore aggiuntive di insegnamento.
Occorrerà pertanto considerare la voce “ore aggiuntive non di insegnamento”, prevista nella tabella 5 allegata al citato CCNL, che prevede un compenso di €. 17,50 per ogni ora eccedente il tetto delle 40.
Una spesa inferiore a 20 euro per qualche docente (sia pure moltiplicata per il numero delle ore eccedenti) è certamente alla portata del fondo d’istituto.
Qualora però siano state superate (magari anche solo di 10) le ore previste per le attività collegiali indicate dall’art. 29, comma 3, lett. a), la spesa di 17,50 andrà moltiplicata per il numero dei docenti coinvolti.
Ipotizzando un collegio composto da 100 docenti (€. 17,50 x 10 x 100) si arriverà ad un totale di 17.500 euro, cifra di tutto rispetto, che farà certamente storcere il naso ai revisori dei conti, in occasione dei periodici controlli sul bilancio delle scuole.
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