Di norma un Consiglio di classe è composto da circa una decina di docenti, dal Dirigente scolastico (che ne è il Presidente), dai rappresentanti dei genitori e, in caso della scuola secondaria di II grado, dai rappresentanti degli studenti. Il Consiglio di classe è sempre valido, anche se sono assenti la metà dei docenti, l’importante è che sia possibile avere un Presidente e un segretario verbalizzante.
È importante sottolineare, nonostante sia ovvio, che il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno e i docenti di potenziamento che operano all’interno della classe.
Ai docenti assegnati alla classe, che sono componenti di diritto del Consiglio di classe, si aggiungono, ai sensi dell’art.5, comma 2, del d.lgs. 297/94, le rappresentanze dei genitori e degli studenti.
A tal proposito fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
L’art.37 del d.lgs. 297/94 specifica che l’organo collegiale (Consiglio di Istituto, Consiglio di classe…) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Questo significa che se in un Consiglio di classe non vengono eletti i rappresentanti dei genitori o quelli degli studenti o addirittura entrambi, l’organo collegiale è validamente costituito.
Gli unici organi collegiali, la cui adunanza è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, sono il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e di istituto, il consiglio scolastico distrettuale, il consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, il Consiglio superiore della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte. Tale norma sulla validità delle adunanze collegiali è scritta nel comma 2 dell’art.37 del Testo Unico della scuola.
Non essendo specificato il Consiglio di classe tra gli organi collegiali, la cui validità dell’adunanza è soggetta alla presenza del 50% +1 dei suoi componenti in carica, si comprende che una seduta del Consiglio di classe è sempre valida se c’è la possibilità di nominare il Presidente e il Segretario verbalizzante.
Se invece un Consiglio di classe si riunisce per gli scrutini intermedi o per quelli finali, serve obbligatoriamente la presenza di tutti i docenti associati alle loro discipline di insegnamento, in modo che l’adunanza sia formata da un Collegio perfetto.
Per gli scrutini intermedi e finali il Consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei docenti, in assenza di uno o più docenti si devono sostituire possibilmente con docenti della stesa disciplina, se non si trovano sostituti il Consiglio di classe dovrà essere rinviato per consentire la presenza di tutti i docenti nello stesso numero dei suoi reali componenti.
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