Durante un Consiglio di classe, in riferimento a qualsiasi ordine del giorno in discussione, il docente ha il diritto di chiedere precisa verbalizzazione di sue dichiarazioni. In tal caso il Presidente del Consiglio di classe e il Segretario verbalizzante ne devono prendere assolutamente atto.
Normativa riguardante i Consigli di classe
Bisogna ricordare che un Consiglio di classe è normativamente valido, senza la necessità di una presenza tipica del Collegio perfetto (fatta eccezione per gli scrutini) o della metà più uno dei componenti, ma solo se possono essere nominati un Presidente e un Segretario verbalizzante.
È utile sapere che ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94, il Consiglio di classe è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti in carica per la sua validità.
È bene precisare che la presidenza di un Consiglio di classe può essere affidata, con delega scritta da parte del dirigente scolastico, solamente ad un docente che sia membro dello stesso Consiglio, e quindi non può essere delegato a ricoprire questo ruolo uno dei collaboratori del DS, almeno che non sia docente della classe in cui si svolgono gli stessi scrutini.
La norma di legge che legittima la delega fatta dal Ds ad un docente della classe a presiedere uno scrutinio è scritta nell’art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 297/94. In molte scuole il Dirigente scolastico affida la Presidenza del Consiglio di classe al Coordinatore della classe che si occupa di presiedere il Consiglio in assenza del DS.
La figura del segretario verbalizzante del consiglio di classe è prevista dalla legge 297 del 1994. L’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 297/1994 prevede che le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso. Il docente individuato alla verbalizzazione non può, salvo oggettivi impedimenti, rifiutarsi all’espletamento di tale ordine di servizio. Per la regolarità della seduta del consiglio di classe, la figura del Presidente e quella del Segretario sono obbligatorie e, in ogni caso, devono essere sempre distinte.
Il Consiglio di classe ha il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
Dichiarazioni a verbale durante il Consiglio di classe
È utile sapere che durante un qualunque Consiglio di classe, il docente ha diritto di intervenire riguardo i punti all’ordine del giorno anche con dichiarazioni precise da inserire a verbale. In tal caso il Segretario verbalizzante ha l’obbligo di inserire e indicare a verbale la dichiarazione specifica del docente.
Il Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 344 del 25 gennaio 2003 afferma che il verbale di un Consiglio di classe o di un Collegio dei docenti, anche se volto a riprodurre l’attività di un organo collegiale, non è un atto collegiale, ma solo il documento che attesta il contenuto di una volontà collegiale. La non ascrivibilità del verbale agli atti collegiali comporta che la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio non è essenziale per la sua esistenza e validità, che possono essere incise solo dalla mancanza della sottoscrizione del pubblico ufficiale redattore, ovvero dalla mancata indicazione delle persone intervenute.