Le principali norme di riferimento sono:
• L’art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico sulla scuola) che recita:: “Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso”.
• L’art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 (testo unico sul lavoro pubblico) prevede che: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
• L’art. 25 c. 2 del D.Lgs 165/01 prevede, inoltre, che il DS, nei propri doveri d’ufficio, “organizzi l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, nel rispetto delle competenze degli OO.CC. scolastici”.
Le due figure, però, pur se designate entrambe dal Ds, hanno funzioni e caratteristiche molto diverse.
Vediamo intanto i ruoli e le funzioni del segretario, che è figura prevista dalla norma e di rilevante importanza, con sensibili differenze, come vedremo più avanti, dal coordinatore di classe.
Il segretario del CdC, infatti, è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
È designato dal DS di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico
È dunque una figura “obbligatoria”perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile (documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio) e la deve svolgere un docente facente parte del CdC, individuato dal DS.
Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito perchè la verbalizzazione è un momento imprescindibile del consiglio stesso, che ne attesta l’iter.
Il presidente ed il segretario sono due figure senza le quali la seduta non è valida, cosi come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato.
Ricordiamo che sarebbe consigliabile che la nomina, visto che è di carattere annuale, avvenisse per iscritto attraverso una circolare di servizio, con l’indicazione dell’eventuale sostituto, per evitare diatribe in caso di assenza del titolare.
Si può stabilire anche un compenso dal FIS per tale attività, non obbligatorio, ma opportuno, visto che si tratta di un impegno aggiuntivo.
Diverso si configura il discorso per il coordinatore di classe, in quanto il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal Ds. Solo in sua assenza, visto che il Ds non possiede certo il dono dell’ubiquità, il Cdc viene presieduto da un docente appositamente designato dal dirigente, che non può naturalmente coincidere con il segretario, in quanto il verbale per essere valido deve essere firmato da entrambi.
Inoltre, mentre il segretario è figura istituzionale, Il coordinatore del consiglio di classe non è previsto da nessuna norma, ma è un’espressione del potere di delega del ds, una delega valida per l’intero anno scolastico.
Dunque solo come esercizio di delega, la figura del coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi e ha nelle linee generali le seguenti funzioni:
• si occupa della stesura del piano didattico della classe;
• tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento, tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe, facendo presenteeventuali problemi emersi;
• è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
• tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, i contatti con i genitori, in particolare, con quelli degli alunni in difficoltà;
• controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento;
• presiede naturalmente le sedute del CdC, in assenza del DS.
Poichè la figura del coordinatore non è prevista dall’ordinamento né dal contratto, essa deve essere prevista nel POF dell ́istituto, ovvero deliberata dal collegio docenti ed adottata dal consiglio d’istituto (ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”).
In quanto attività supplementare/aggiuntiva la retribuzione, in questo caso, è “dovuta”(e va obbligatoriamente stabilita nella contrattazione d’istituto)
Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto con relativa indicazione delle mansioni e della relativa retribuzione accessoria.
Un altro punto fondamentale è che l’incarico non può essere conferito unilateralmente dal dirigente, ma necessita dell’accettazione del docente, che dovrà poi portarlo a termine, tranne casi di motivata impossibilità.
In sintesi la figura del coordinatore e quella di segretario debbono essere “obbligatoriamente” distinte.
Buon lavoro, dunque, a tutti i coordinatori (retribuiti) e i segretari (malretribuiti o non retribuiti).