Venerdì, con un approfondimento cura di Lucio Ficara, la Tecnica della Scuola, aveva approfondimento sulla convocazione dei Consigli di classe straordinari.
Il Consiglio di classe è un organo collegiale della scuola italiana, istituito con il D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, art. 4, allegato ai Provvedimenti Delegati sulla scuola
È utile sapere che ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94, il Consiglio di classe è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti in carica per la sua validità.
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Un’interessante guida dalla Flc Cgil chiarisce sul ruolo e sulle funzioni del presidente, del coordinatore e del segretario nel consiglio di classe, con riferimenti delle norme vigenti che ne disciplinano il contesto di legge.
I Consigli di classe, lo ricordiamo, si incontrano per pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e didattica.
Del Consiglio fanno parte anche, a pieno titolo e con diritto di voto deliberativo, i docenti tecnico-pratici, madrelingua e di sostegno.
Nella scuola secondaria di I grado, ne fanno parte tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
Nella scuola secondaria superiore, invece, ne fanno parte tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente.
I consigli di classe programmano l’attività formativa in funzione degli specifici bisogni di ciascuna classe, scegliendo e adattando alla realtà della classe le finalità, gli obiettivi, le metodologie indicate a livello più generale dal Collegio dei docenti e dai Dipartimenti di materia.
Il consiglio di classe è presieduto, di norma, dal dirigente scolastico. In sua assenza il ruolo di presidente va ad un docente che ne fa parte, delegato dal Dirigente scolastico.
Il docente che lo presiede, in assenza del dirigente, non può essere lo stesso docente indicato come segretario verbalizzante. Il verbale, infatti, per essere valido deve essere firmato da entrambi.
Il coordinatore di classe, invece, non ha compiti “fissi” proprio perché non previsti dall’ordinamento e, pertanto, si riconducono allo specifico della scuola in cui svolgere tale funzione.
Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile solo in presenza del dirigente scolastico (o di altro docente delegato a presiedere).
Il segretario del Consiglio di classe è una figura istituzionalmente prevista dalla norma (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994) ed essenziale ai fini della validità delle sedute del CdC.
È designato dal Dirigente scolastico di volta in volta in occasione delle singole riunioni, oppure l’incarico può essere attribuito per l’intero anno scolastico.
Si tratta di una figura “obbligatoria” perché la verbalizzazione della seduta è attività indispensabile poiché documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è formata la volontà del consiglio. Il ruolo di segretario deve svolgere un docente facente parte del Consiglio di classe, individuato dal Dirigente scolastico.
Il docente individuato, a meno di motivate eccezioni, non è legittimato ad astenersi dal compito.
Il presidente ed il segretario sono due figure “obbligatorie” ai fini della validità della seduta, cosi come il verbale che deve essere firmato da entrambi, una volta approvato.
Oltre al Consiglio di classe, abbiamo il Consiglio di istituto, composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
Poi abbiamo il Collegio dei docenti, composto da tutti gli insegnanti in servizio nella scuola ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
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