Un docente, nostro assiduo lettore, ci pone una domanda interessante: “Sarebbe possibile svolgere la seduta dei consigli di classe, nonostante si debba dare formale delibera dell’approvazione del verbale della seduta precedente?”. La norma contrattuale scritta nell’ultimo CCNL scuola 2019-2021 prevede l’opportunità di potere svolgere le riunioni degli organi collegiali, come per esempio quella dei Consigli di classe, con modalità a distanza, ma esiste la condizione che è possibile farlo se la seduta non preveda delibere da assumersi mediante voto di maggioranza. Quindi diventa importante sapere se l’approvazione del verbale della seduta del consiglio di classe precedente, viene considerata una delibera che quindi inibisce l’opportunità di svolgere i consigli di classe online.
È importante sottolineare che l’art.44, comma 6, del CCNL scuola 2019-2021 firmato il 18 gennaio 2024, prevede che è possibile, con specifico Regolamento d’Istituto, prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo. Le attività previste dal suddetto comma 3, lettera a) e b) sono riferite rispettivamente ai Collegi docenti e ai Consigli di classe.
Quindi è possibile definire un Regolamento di Istituto che deliberi l’opportunità di prevedere lo svolgimento a distanza dei Consigli di classe che non prevedano atti da deliberare.
Bisogna sapere che per esempio il verbale del Consiglio di classe, redatto dal segretario verbalizzante è un atto monocratico che non necessita di alcuna delibera dell’organo collegiale. In buona sostanza, il verbale di un consiglio di classe non è soggetto ad una “approvazione” formalizzata con voto di delibera, ma è un documento la cui “presa d’atto” ha valore giuridico. È quindi importante specificare che la deliberazione è un atto collegiale, il verbale invece è un atto monocratico che deve avere la firma del Segretario e l’avallo del Presidente del Consiglio di classe.
Per quanto suddetto, non essendo la lettura del verbale della seduta precedente un atto deliberativo, possiamo affermare che il Consiglio di classe in cui si parla dell’andamento didattico-disciplinare, può essere svolto con legittimità anche in modalità online.
Gli scrutini intermedi e quelli finali sono particolari Consigli di classe che hanno carattere deliberativo, perché la conferma di un voto o la sua modifica passa da un voto di maggiornaza del Consiglio. Per tale motivo gli scrutini devono essere svolti in presenza o per lo meno non è sufficiente il Regolamento di Istituto per svolgerli a distanza, ma deve intervenire un criterio definito dal MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a). I provvedimenti disciplinari discussi e presi con voto di maggioranza dal Consiglio di classe, vanno svolti in presenza perché sono atti deliberativi.
È interessante sapere che gli unici organi collegiali, la cui adunanza è valida con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, sono il collegio dei docenti, il consiglio di circolo e di istituto, il consiglio scolastico distrettuale, il consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, il Consiglio superiore della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte. Tale norma sulla validità delle adunanze collegiali è scritta nel comma 2 dell’art.37 del Testo Unico della scuola. Questo fa comprendere che un Consiglio di classe ordinario, fatta eccezione per gli scrutini, è valido anche se la presenza dei partecipanti è inferiore al 50%, basta che siano presenti il segretario verbalizzante e il Presidente.
Se invece un Consiglio di classe si riunisce per gli scrutini intermedi o per quelli finali, serve obbligatoriamente la presenza di tutti i docenti associati alle loro discipline di insegnamento, in modo che l’adunanza sia formata da un Collegio perfetto. Questo per garantire la correttezza della delibera dei voti.
Per gli scrutini intermedi e finali il Consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei docenti, in assenza di uno o più docenti si devono sostituire possibilmente con docenti della stesa disciplina, se non si trovano sostituti il Consiglio di classe dovrà essere rinviato per consentire la presenza di tutti i docenti nello stesso numero dei suoi reali componenti.
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