All’interno delle graduatorie ad esaurimento è lecito chiedere di spostare da una classe di concorso all’altra il punteggio di un servizio di supplenza già svolto e dichiarato. A stabilirlo, dopo cinque anni di battaglia legale, è il Consiglio di Stato che ha in tal modo riabilitato la sentenza del Tar Lazio n. 3062 del 2009 che era stata ottenuta su ricorso n. 5023 del 2007 contro il decreto ministeriale che nel regolamentare l’aggiornamento delle graduatorie del biennio 2007-2009 non prevedeva questa possibilità.
A darne notizia, nella serata del 2 agosto, è l’Anief, promotrice del primo e secondo ricorso: l’associazione sindacale nel commentare la sentenza del Cds parla di “clamorosa vittoria” e di ennesima “dimostrazione che la costanza e l’attenta conoscenza della materia sono fondamentali per la buona riuscita delle azioni intraprese, anche quando il Miur interviene a ‘cambiare le carte in tavola’ a suo vantaggio”.
Entrando nel merito, l’associazione sindacale ricorda che il Miur era intervenuto facendo approvare “l’art. 1, comma 4-quater del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134 con un esplicito divieto di spostare il punteggio di servizio già dichiarato”: una norma, che secondo il l’Anief era stata “introdotta ad hoc per ‘mettere i bastoni tra le ruote’ ai nostri legali in Tribunale”, dopo che “il Consiglio di Stato aveva annullato la precedente sentenza di accoglimento pronunciata dal Tar Lazio”.”, dopo che “”.
I legali del sindacato autonomo hanno però scoperto che nella decisione del Consiglio di Stato c’era stato un errore procedurale. Quello che ora lo stesso giudice di appello sulle sentenze dei Tar ha dovuto ammettere. E quindi annullare quanto stabilito precedentemente dichiarando l’“inammissibilità del ricorso in appello” proposto dal ministero di viale Trastevere.
Cosa accadrà ora? Come accaduto con la sentenza favorevole sul “pettine”, l’esecuzione della sentenza permetterà ai ricorrenti (solo a loro, perché il provvedimento non è estendibile) di salire in graduatoria acquisendo il punteggio negato a suo tempo dal Miur. Con tutti i benefici da valutare, ovviamente caso per caso: per i docenti precari non hanno lavorato, ad esempio, si profila un lauto indennizzo e l’acquisizione del punteggio sinora non considerato. Per chi ha perso il ruolo, proprio a seguito del mancato punteggio assegnato, invece, scatterà l’assunzione a tempo indeterminato con termini retroattivi.
“Anche stavolta – ci dice entusiasta Marcello Pacifico, presidente Anief – abbiamo dimostrato che indipendentemente dall’intervento del legislatore, teso a modificare le norme vigenti nel tentativo di favorire l’amministrazione, la nostra capacità di reagire e far prevalere i diritti negati si è dimostrata vincente”.
Nella sezione “Approfondimenti”, posta nella parte destra della pagina, è possibile accedere alla sentenza del Tar Lazio n. 3062 del 2009, che attraverso la recente espressione del Cds è stata riabilitata.