“L’attività degli insegnanti di sostegno comporta evidenti vantaggi non solo per i disabili”, “ma anche per le famiglie e per la società nel suo complesso”.
A sostenerlo è la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, presieduta da Luigi Maruotti: con la sentenza pilota n. 2023, redatta dal giudice Francesco Gambato Spisani, viene evidenziato come “l’inserimento e l’integrazione nella scuola – con l’ausilio dall’insegnante di sostegno – anzitutto evitano la segregazione, la solitudine, l’isolamento” e “rivestono poi fondamentale importanza anche per la società nel suo complesso, perché rendono possibili il recupero e la socializzazione”.
“Ciò in prospettiva consente ai disabili di dare anche il loro contributo alla società”.
I giudici della VI sezione, si sono richiamati a una serie di principi costituzionali che “impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni” in materia e “le posizioni degli alunni disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria”. È chiaro, dunque, il segnale inviato al ministero dell’Economia e delle Finanze.
La sentenza del Consiglio di Stato, riassume l’agenzia Ansa, prende le mosse da un caso verificatosi in Toscana e sollevato dalla madre di un minore disabile: la donna aveva chiesto che la scuola per l’infanzia alla quale il figlio è iscritto, riconoscesse le ore di sostegno per l’anno scolastico 2015-2016. Il dirigente scolastico ha prima fatto presente all’Ufficio scolastico regionale che al minore dovevano essere attribuite 25 ore settimanali di sostegno; poi, acquisite le determinazioni dell’Ufficio scolastico regionale, ne ha attribuito soltanto 13.
Preso atto del numero ridotto di ore, la madre del bambino non si è arresa: ha impugnato la decisione al Tar Toscana, che nel marzo 2015 le ha dato ragione, ordinando a Miur e Usr Toscana di attribuire immediatamente 25 ore; inoltre ha nominato due commissari ad acta in caso di inadempimento.
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Ministero dell’Istruzione ed Ufficio regionale hanno impugnato la sentenza del Tar di fronte al Consiglio di Stato. Il quale, ora, ha respinto l’appello. Nella sentenza si specifica che sono numerose le controversie analoghe portate all’esame dei giudici amministrativi. In questo senso, la decisione di oggi, prima di una serie, rappresenta una sentenza pilota che le successive ricalcheranno.
Il CdS è giunto alla conclusione dopo aver svolto una ricostruzione complessiva della normativa sulla tutela degli alunni disabili nel mondo della scuola, individuando i princìpi ed i procedimenti in base ai quali i loro diritti devono essere concretamente attuati. Nello specifico, nella sentenza si afferma che “le Istituzioni scolastiche ed il Ministero dell’economia e delle finanze non possono impedire – per esigenze di contenimento della spesa pubblica – l’effettiva fruizione delle ore di sostegno e di tutte le altre misure di assistenza previste dalla legge per i medesimi alunni disabili”.
L’esito della sentenza è stato commentato dall’Anief: “Quanto stabilito dal Consiglio di Stato – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – non fa che confermare la tesi da noi sempre condotta: la negazione del corretto monte ore di sostegno previsto nel Programma educativo individualizzato da parte dell’Amministrazione scolastica non è altro che una violazione del diritto del minore allo studio, alla sua integrazione e alla sua crescita umana, peraltro costituzionalmente garantita”.
“I tanti successi ottenuti dall’Anief con l’iniziativa ‘Sostegno, non un’ora di meno!’ avevano già creato dei precedenti di rilievo: ora è giunto un parere autorevole, che dà ulteriore sostanza alle nostre posizioni in difesa degli alunni più deboli e bisognosi di tutela”, ha concluso il sindacalista.
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