Ancora una volta si chiede alle istituzioni scolastiche di fare i salti mortali per riuscire a stare dietro all’ennesimo adempimento: per rispettare il termine del 30 aprile stabilito nella sentenza del Consiglio di Stato n. 834/2015, il Miur si è visto costretto a fissare per il 28 aprile 2015 le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
Questo vuol dire che prima delle elezioni dovrà essere effettuata, con tempi risicatissimi, una serie di operazioni: il primo adempimento a carico delle istituzioni scolastiche per la costituzione delle commissioni elettorali di istituto è stato previsto addirittura per il giorno 13 marzo. L’insediamento della commissione è infatti fissata per il giorno successivo.
Presso le scuole sono pertanto istituite delle vere e proprie commissioni elettorali, composte da cinque membri con personale della scuola (il dirigente scolastico – due docenti – due Ata). Tali commissioni predispongono le liste degli elettori, gestiscono le operazioni di voto, effettuano lo scrutinio, redigono i relativi verbali con le tabelle riassuntive dei risultati elettorali e provvedono a trasmettere tali cifre elettorali al livello provinciale.
Nell’ambito territoriale provinciale, invece, viene costituito un più snello nucleo elettorale, costituito da tre membri con personale dell’amministrazione. Esso non svolge l’attività tipica di una commissione elettorale, ma si limita a riassumere i voti di lista e di preferenza risultanti dalle tabelle riassuntive contenute nel verbale, trasmesso per PEC, dalle commissioni di istituto operanti nell’ambito di competenza. Tale conteggio viene poi trasmesso a livello regionale presso cui opera uno stesso nucleo con identica funzione e composizione che, invece, si relaziona
direttamente con la struttura operante a livello ministeriale.
Presso il Ministero è, invece, costituita una vera e propria commissione elettorale composta sempre da personale dell’amministrazione. Essa riceve le liste elettorali unitarie per ciascuna componente elettiva, ne verifica la regolarità e l’ammissibilità, raccoglie i dati elettorali dei nuclei elettorali regionali, procede, infine, all’attribuzione dei posti con successiva proclamazione degli eletti.
Di norma deve essere costituito un unico seggio elettorale in ciascuna scuola, provvedendo ad accorpare i plessi o le sezioni associate con la sede centrale, sempre al fine di ridurre al minimo il disagio degli elettori.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino alloro completamento. La sospensione è ammessa, in via del tutto eccezionale, solo nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare sia notevole e/o si verifichino fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, dandone adeguata e puntuale motivazione nel verbale. In tal caso i lavori riprenderanno il mattino successivo.
Alla O.M. n. 7/2015, trasmessa con nota prot. n. 2066 del 10/03/2015, sono allegati tutti i modelli da utilizzare e un documento che riepiloga la scansione dei singoli adempimenti.