Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza n. 423/04, depositata in segreteria il 29 dicembre scorso.
La Consulta ha accolto, dunque, il ricorso dell’Emilia Romagna , dichiarando incostituzionale la norma della Finanziaria dell’anno scorso, che prevede un finanziamento statale fino a 20 milioni di euro per l’anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare al buono scuola (articolo 3, comma 101 della legge 350/2003).
Le somme avrebbero dovuto essere detratte dal fondo nazionale per le politiche sociali. E sarebbero dovute servire per finanziare un contributo "finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l’attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie". La Corte costituzionale ha cancellato la norma pro-buono scuola perché si tratta di un intervento legislativo che invade il campo delle Regioni.
La materia relativa ai contributi per la iscrizione a scuole paritarie è compresa, infatti, fra quelle attribuite alla competenza legislativa concorrente.
Vale a dire nella sfera legislativa che la riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato alla competenza delle Regioni (articolo 117, comma 3 della Costituzione).
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