Alunni

Contenziosi riguardanti gli esiti degli scrutini finali e degli esami di Stato

L’USR per l’Umbria ha riproposto un documento del 2015, ma tuttora valido, per riepilogare la corretta procedura in caso di reclami, da parte delle famiglie, nei confronti di decisioni adottate dagli organi della scuola preposti alle valutazioni (Consigli di classe e Commissioni d’esame).

Innanzitutto, l’Ufficio scolastico ha ricordato che i provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

I “reclami” avverso le procedure di scrutinio e di esame delle scuole vanno proposti alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento. In questo caso al dirigente scolastico. Se la parte interessata ha necessità di estrarre copia degli atti di interesse, è compito delle segreterie dell’istituto depositario degli atti consentire l’accesso, previo accoglimento
dell’istanza da parte del dirigente scolastico. Ove trattasi di atti relativi solo all’interessato (o minore rappresentato) l’accesso può avvenire informalmente.

Avuta comunicazione del reclamo, il Dirigente scolastico deve valutare una delle seguenti alternative:

  • nel caso di fondatezza manifesta accoglierlo o rigettarlo (con motivazione);
  • nel caso in cui le questioni proposte eccedano i limiti di operatività del dirigente, procedere alla verifica degli atti oggetto di censura (è potere del dirigente procedere anche all’apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni) e proporre, a conclusione dell’istruttoria, eventuali modifiche da apportare per esempio all’organo collegiale che ha formulato il giudizio a sanare eventuali anomalie riscontrate. In alternativa disporre per l’archiviazione dell’atto (in caso di mancanza di riscontri di fondatezza del reclamo);
  • in casi particolari si potrà, eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori.
Lara La Gatta

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