“Considerato il numero delle richieste di intervento e degli esposti pervenuti a questo ufficio da parte dei genitori degli alunni per contestare le decisioni adottate dagli organi delle istituzioni scolastiche preposti alle valutazioni (Consigli di classe e Commissioni d’esame) si ritiene opportuno chiarire il quadro normativo entro cui si inscrivono i reclami e i ricorsi avverso le procedure di valutazione degli istituti scolastici nonché le richieste di accesso agli atti, spesso preliminari rispetto alle contestazioni”.
Quanto più sopra è possibile leggerlo nel sito istituzionale dell’Usr della Toscana che pubblica appunto una nota, diramata ai dirigenti scolastici, con cui è possibile districarsi dentro le possibile contestazioni dei genitori non contenti dei voti ottenuti dai figli già a partire dal primo quadrimestre.
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ACCESSO AGLI ATTI
Ove la parte interessata abbia necessità di estrarre copia degli atti di interesse è compito delle segreterie dell’istituto depositario degli atti consentire l’accesso, previa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge n. 241/90 e secondo le modalità contemplate dal D.P.R. n. 184/06. Ferma restando la verifica dei suddetti presupposti, per gli atti relativi solo all’interessato (o minore rappresentato) l’accesso può avvenire anche informalmente; nel caso sia individuabile un controinteressato, l’accesso – come noto – può avvenire solo formalmente.
RECLAMI E RICORSI
I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi, pertanto impugnabili in via giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Tali termini, in entrambi i casi, decorrono dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami.
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